Con la legge 5 marzo 1990, n. 46, intitolata "Norme per la sicurezza degli impianti", si é stabilito che l'istallazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici, idrici, del gas e del riscaldamento, ai fini della sicurezza degli utenti, possono essere effettuati solo da imprese e operatori iscritti alle Camere di commercio o agli albi professionali e artigianali. I lavori dovranno essere fatti "a regola d'arte" e all'utente dovrà essere rilasciata una "dichiarazione di conformità". La legge é diventata operante con il regolamento di attuazione, il DPR 6 dicembre 1991, n. 447.