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L'OBBLIGO DEL PROGETTO
aggiornato il 30/09/00


a cura di
ing. sommaruga andrea guido
sommaa@stnet.net

QUANDO E' OBBLIGATORIO IL PROGETTO

La legislazione sugli impianti elettrici prevede l'obbligo del progetto nei seguenti casi:

PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO

La legge 46/90 in merito alla sicurezza degli impianti non e' ancora stata compresa ed applicata completamente. Ci sono ancora molti casi in cui gli impianti elettrici negli appartamenti e negli uffici non sono a norme. Gli impianti spesso risultano vecchi e modificati in modo anche discutibile negli anni. A volte si pensa che la semplice installazione dell'interruttore differenziale sia sufficiente a proteggerci dai rischi dell'impianto elettrico. In molti casi non ci si rende nemmeno conto della necessita' di avere un progetto dell'intero impianto elettrico redatto da una ditta specializzata. La legge sulla sicurezza sugli impianti mette quindi fuori legge tutte le eventuali modifiche agli impianti prealizzate autonomamente dall'utente stesso in quanto non comprese nell'eventuale progetto iniziale steso da parte di un tecnico competente.

In tanti casi si ignora la legge e ci si espone a grossi rischi in caso di verifica da parte delle autorita' competenti o nel malaugurato caso di un incidente causato da un impianto non a norma.  L’obbligo del Progetto, imposto dalla legge 46/90 quando supera i limiti dimensionali indicati dal regolamento di attuazione, non è ancora stato completamente recepito.

La Legge prevede varie figure, il committente, l'installatore ed il conduttore. Nel caso di condomini, ad esempio, l'amministratore del condominio e' responsabile per quanto riguarda la messa a norma di tutti gli impianti delle parti comuni.

LE RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

(...) "L’Amministratore deve: (...) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini" (...)

Il Codice Civile sottolinea la responsabilità che l’Amministratore ha nei confronti dei condomini degli abitanti e in genere dei terzi dello stabile da lui amministrato. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/90 l’Amministratore e' equiparato al committente in termini di responsabilita'

(...) "Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori (...) ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 2 .

Uno degli aspetti piu' critici della sicurezza degli impianti e' la parte elettrica. Un impianto elettrico non a norme, trascurato o mal realizzato puo' causare incendi o semplicemente infortuni causati da folgorazione. In caso di incidenti con feriti e/o morti l'autorita' inquirente verifica se gli impianti erano a norme ed ovviamente e' compito dell'Amministratore curare la messa a norme delle parti condominiali. In caso di inadempienza da parte del condominio l'Amministratore puo' trovarsi nella spiacevole situazione di dovere dimostrare di avere fatto tutto quanto era in suo potere per adeguare gli impianti e di avere verificato che eventuali lavori fossero effettuati in base alla vigente normativa.

LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Il codice Civile prevede anche delle precise responsabilita' da parte del Committente il quale e' obbligato ad affidare i lavori per gli impianti ad imprese certificate in possesso della regolare abilitazione. I lavori non possono essere quindi fatti in proprio o assegnati a personale senza gli opportuni requisiti. E cura del committente richiedere il certificato di conformita' dell'impianto e quando la Legge lo prevede anche il progetto dell'Impianto elettrico.

Ovviamente nel caso di impianti elettrici con obbligo di progetto si tenga presente la necessita' di provvedere ad archiviare i progetti e sopratutto a farli aggiornare ogni qual volta si renda necessaria qualche modifica agli impianti.

(...) "Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori (...) ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 2 .

LE RESPONSABILITÀ DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori sono particolarmente vincolati dal punto di vista legislativo, sono tenuti ad osservare varie procedure. La legge 46/90 ha introdotto l'obbligo da parte degli Installatori di rilasciare al Committente la "Dichiarazione di Conformità" degli impianti realizzati. Questa Dichiarazione e' un documento redatto dall'Installatore in cui l'Installatore dichiara sotto la propria responsabilita' che l'impianto e' realizzato in base alla normativa prevista a secondo della tipologia dell'impianto stesso.

La "Dichiarazione di Conformità" deve obbligatoriamente essere accompaganta dai seguenti documenti:

Il penultimo punto implica che un installatore non puo' fare interventi parziali su un impianto che non risulta a norme. Nel caso di interventi su un impianto non a norma l'installatore e' tenuto ad adeguare l'impianto essendo obbligato a rilasciare una dichiarazione di conformita' per il lavoro svolto che deve obbligatoriamente tenere conto dei precedenti certificati di conformita'.

Qualora la topologia di impianti richieda obbligatoriamente il progetto dell'impioanto elettrico l'installatore deve avere il regolare progetto firmato dal professionista responsabile, prima di iniziare i lavori. La presenza di un regolare progetto firmato da un professionista abilitato solleva l'installatore da eventuali responsabilita' se l'impianto, realizzato secondo il progetto, non risulta idoneo.

Chiaramente la necessita' di ottenere i Certificati di conformita' ed eventualmente l'obbligo di Progetto per gli impianti porta ad un aumento dei costi degli impianti ma se ben realizzati, e' pienamente ripagato dalla maggiore sicurezza di un impianto ben fatto e dalla tranquillita' dell'avere richiesto e realizzato un impianto che soddisfa tutte le recenti normative sulla sicurezza.

In questo periodo inoltre le problematiche relative alla sicurezza sono particolarmente sentite e convolgono tutti i settori. Particolare cura dovra' essere presa per la progettazione e realizzazione degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro anche alla luce del D.Lgs. 626/94, che rafforza quanto stabilito dalla normativa precedente DPR 547/55, legge 46/90 recependo le direttive europee.

 

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